- Come annunciato dal presidente della Commissione Ue Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione, i membri del collegio hanno discusso un progetto riveduto delle norme necessarie per evitare eventuali abusi connessi all'abolizione delle tariffe di roaming prima che essa sia resa definitiva nel giugno 2017.
LE NOVITA'. Il collegio ha convenuto che per i consumatori che utilizzano dispositivi mobili all’estero all’interno dell’UE non debbano esserci limiti né di tempo né di volume. Al tempo stesso il nuovo approccio prevede, per gli operatori, un meccanismo di salvaguardia da potenziali abusi. Il nuovo meccanismo sarà basato sul principio della residenza o dei legami stabili che un consumatore europeo può mantenere con un qualsiasi Stato membro dell’UE (ad esempio, presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming).
Il collegio dei Commissari ha discusso un progetto di norme che consentirà a tutti i viaggiatori che utilizzano una carta SIM dello Stato membro in cui risiedono o con il quale hanno legami stabili di utilizzare il proprio dispositivo mobile in qualunque altro paese dell’UE, come da casa propria.
Tra coloro che hanno "legami stabili" rientrano i pendolari, i residenti all’estero che sono spesso presenti nel loro paese d’origine o gli studenti Erasmus. Gli europei pagheranno tariffe nazionali per le telefonate, gli SMS o i collegamenti online dai dispositivi mobili e avranno pieno accesso ad altre componenti del loro abbonamento mobile (ad esempio, il pacchetto dati mensile).
Il collegio dei Commissari adotterà la proposta definitiva entro il 15 dicembre 2016, dopo aver ricevuto riscontri da parte del BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), degli Stati membri e di tutte le parti interessate.
OPERATORI. Previste diverse misure di salvaguardia per gli operatori:
1) Misure di salvaguardia contro abusi basati sulla residenza o su legami permanenti con un paese dell’UE
Il roaming riguarda i viaggiatori. Il nuovo progetto consente agli operatori di controllare i modelli di utilizzo onde evitare abusi nel ricorso al meccanismo del roaming alle tariffe nazionali, il cosiddetto "parla ovunque come a casa" (RLAH, "roam like at home"). Un elenco non esaustivo di criteri comprende:
- un traffico nazionale insignificante rispetto al traffico in roaming;
- un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato ad un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming;
abbonamento e utilizzo sequenziale in roaming di più schede SIM da parte dello stesso cliente.
In questi casi l'operatore dovrà avvisare l'utente. Solo laddove sussistano le suddette condizioni l'operatore potrà applicare un piccolo sovrapprezzo (la Commissione ha proposto un massimo di 0,04 EUR/min. per le chiamate, 0,01 EUR/SMS e 0,0085 EUR/MB). In caso di disaccordo, l'operatore deve prevedere un'apposita procedura di reclamo. Qualora la controversia persista, il cliente può presentare reclamo presso l’autorità nazionale di regolamentazione che dirimerà la questione.
Gli abusi potrebbero riguardare anche un'attività di acquisto e rivendita di schede SIM per uso permanente al di fuori del paese dell’operatore che le ha emesse. In tali casi, l'operatore sarà autorizzato ad adottare immediatamente misure proporzionate informandone l’autorità nazionale di regolamentazione.
2) Misure di salvaguardia in caso di circostanze eccezionali nei mercati nazionali
In caso di aumenti delle tariffe in un dato mercato o di altri effetti negativi per i propri clienti nazionali, gli operatori possono decidere di svincolarsi dal sistema RLAH e, se autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, possono applicare temporaneamente gli stessi piccoli sovrapprezzi (la Commissione ha proposto un massimo di 0,04 EUR/min. per le chiamate, 0,01 EUR/SMS e 0,0085 EUR/MB). Gli operatori dovranno fornire prove per dimostrare che il sistema RLAH ha messo a rischio il loro modello di tariffazione nazionale.
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