L'indeterminatezza dell'oggetto, tipicamente riscontrato in questi casi, rende il contratto d'acquisto nullo e nullo risulta essere anche il contratto di finanziamento collegato per ragioni di scopo. La nullità del contratto di finanziamento porta alla logica conseguenza dell'obbligo restitutorio delle prestazioni adempiute dalle parti. Infatti nei casi in cui la nullità è stata accertata, il giudice ha condannato la parte finanziatrice alla restituzione della somma ratealmente rimborsata dal soggetto mutuatario. Nei diversi casi presi in esame, al di là della tipologia negoziale adottata per la vendita della multiproprietà (vendita di cosa altrui o cessione di quote associative o vendita di punti-vacanza), nonché del ruolo e del numero di soggetti coinvolti sul fronte della parte venditrice (Trustee o associazioni o promotori), il punto in comune risulta essere sempre quello dell'obbiettiva indeterminatezza dell'oggetto che si acquista che in nessun caso pare riguardare in modo diretto la titolarità del bene immobile.
Pertanto i soggetti mutuatari hanno buonissime possibilità di ottenere quanto versato al soggetto finanziatore purché il loro diritto non sia estinto per intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla data di conclusione del contratto finanziario. Naturalmente va valutato ogni singolo caso ma per accertare questa possibilità basterà contattare la sede di Federcontribuenti, l'associazione preposta alla tutela dei diritti dei contribuenti e consumatori, all'indirizzo info@fedecontribuentiveneto.it". (chartabianca 09:04)