Il codice dei visti riunisce tutte le disposizioni vigenti in materia di visti e introduce norme comuni sulle condizioni e sulle procedure di rilascio. Contiene disposizioni generali e norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di visto. Inoltre armonizza le disposizioni riguardanti il trattamento delle domande e le decisioni. Il modulo uniforme di domanda di visto è stato snellito. Il contenuto delle singole caselle è stato chiarito, a vantaggio sia dei richiedenti che del personale consolare. Ulteriori categorie di persone beneficeranno della concessione gratuita del visto, e i diritti per i visti dei minori tra i sei e i dodici anni sono stati ridotti a 35 euro (l'importo generale dei diritti rimane di 60 euro).
I cittadini di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso accordi di facilitazione del visto continueranno a pagare 35 euro per i diritti di visto. Il codice aumenta la trasparenza e la certezza del diritto. Impone l'obbligo di motivare il rifiuto del visto e riconosce il diritto di ricorso contro le decisioni negative. Infine, il codice rafforza il ruolo delle delegazioni dell'Unione nel coordinamento della cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della "cooperazione locale Schengen" nei paesi terzi. In tal modo contribuisce anche a una maggiore armonizzazione delle procedure. Per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, è stato redatto il manuale per il trattamento delle domande di visto (adottato dalla Commissione il 19 marzo 2010), che sarà a disposizione di tutto il personale consolare degli Stati membri. Il codice dei visti è stato adottato nel giugno del 2009 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Il video è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm (chartabianca, 14:05)